Art. 12.
(Attività degli istituti di vigilanza).

      1. Gli istituti di vigilanza svolgono le attività autorizzate. In casi eccezionali e non programmabili e in ambiti temporali determinati le guardie particolari giurate possono essere chiamate a svolgere attività di pubblica sicurezza da un dirigente della Polizia di Stato.
      2. Devono essere svolti, a mezzo di guardie particolari giurate, i servizi:

          a) di visione e di ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;

          b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;

          c) di vigilanza e di custodia armate di beni mobili e immobili.

      3. Le guardie particolari giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie particolari giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

 

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      4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie particolari giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono all'arresto, a condizione che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone trattenute sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.
      5. La guardia particolare giurata nell'esercizio della sua attività riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Le guardie particolari giurate che, nell'ambito del servizio espletato, sono richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o di attività determinati o devono intervenire in flagranza di reato contro il bene per il quale sono chiamate alla tutela, rivestono la qualità di pubblico ufficiale e operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. Fuori dei casi predetti, l'attività di guardia particolare giurata può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza o del datore di lavoro autorizzato ai sensi dell'articolo 6.
      6. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme approvata dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto di vigilanza dal quale sono dipendenti. Possono essere autorizzate dal prefetto ad usare automezzi muniti di segnali luminosi, diversi per colore e forma da quelli in uso alle Forze di polizia, e a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Con lo stesso regolamento di attuazione sono stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro. Qualora sia richiesto un servizio armato l'istituto deve fornire alle guardie particolari giurate l'arma di dotazione che diviene proprietà del diretto interessato, il
 

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quale è chiamato alla sua scrupolosa conservazione. Le spese per la tassa di concessione governativa e per le esercitazioni pratiche di tiro sono a carico dell'istituto di vigilanza titolare della licenza.
      7. I trasferimenti delle guardie particolari giurate, nell'ambito delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obbiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere preventivamente notificati dal prefetto.
      8. Le guardie particolari giurate beneficiano, ai fini del trattamento previdenziale, di un anno di contribuzione figurativa per ogni cinque anni di servizio prestato.